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Pubblicata la graduatoria provvisoria contributi TV commerciali anno 2022 – lo scalino abrogato dal Consiglio di Stato rientra dalla finestra

Lo scorso 18 novembre, la Dgscerp del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato, all’interno del proprio sito internet , la graduatoria provvisoria con i relativi elenchi degli importi dei contributi da assegnare alle imprese televisive locali commerciali per l’annualità 2022, sulla base della regolamentazione di cui al DPR n. 146/2017.

A seguito della stabilizzazione del c.d. extragettito RAI, le risorse indicate nell’elenco importi sono già comprensive del riparto di tale extragettito.

Come previsto all’art. 5 comma 5 del DPR 146/2017, le emittenti che hanno presentato domanda possono formulare, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie,  debita richiesta di rettifica del punteggio o di riammissione della domanda, utilizzando la funzione reclamo (icona arancione posizonata sulla destra) all’interno della propria posizione nella piattaforma Sicem.

Nessuna voce tra le associazioni di categoria e gli studi di riferimento del settore ha segnalato come la DGSCERP abbia completamente disapplicato quanto statuito dal Consiglio di Stato con le sentenze del 9 settembre 2022 (la n. 7878/2022 e la n. 7880/2022), con cui il Supremo Consesso amministrativo ha annullato l’art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 146/2017 (il regolamento inerente i criteri di riparto delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti – televisive e radiofoniche – locali), norma che prevedeva la destinazione del 95% delle risorse disponibili alle prime 100 emittenti collocate nell’unica graduatoria nazionale, destinando il residuo 5% a quelle collocate a partire dal 101esimo posto.

Questo in virtù del fatto, da fonti non ufficiali, che con l’emanazione del D.L. n. 91/2018, convertito in L. n. 108/2018, sarebbe avvenuta la legificazione del D.P.R. n. 146/2017. 

Eppure il Consiglio di Stato si era già espresso come segue proprio sulla questione della legificazione del del D.P.R. n. 146/2017 al punto n. 2.6 delle citate sentenze: (……) non sembra che l’eventuale legificazione abbia determinato la caducazione ex tunc della fonte regolamentare contestata in prime cure, operando soltanto pro futuro, in relazione all’annualità 2019.