OBBLIGO ASSICURATIVO PER LE IMPRESE TENUTE ALL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO CONTRO I DANNI CATASTROFALI – SCADENZA 31/03/2025
La Legge 30 dicembre 2023n. 213 (Legge di Bilancio 2024), all’art. 1 comma 101 ha stabilito che le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del Codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025 (ultimo termine utile già prorogato) contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni iscritti nello Stato patrimoniale di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Le imprese sono dunque obbligate a stipulare polizze assicurative per la copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
Il successivo comma 102 prevede che l’inadempimento dell’obbligo di assicurazione venga necessariamente considerato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Data la genericità della norma, taluni studi professionali hanno paventato che l’applicazione dell’obbligo debba considerarsi preclusiva anche per l’accesso ai contributi previsti dal D.P.R. n. 146/2017 (contributi all’emittenza radiotelevisiva locale).
Nel mentre l’atteso decreto MEF con le regole per le polizze catastrofali delle imprese è stato pubblicato in GU n 48 del 27/02/2025 ed entrerà in vigore il 14 marzo p.v.