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Il Consiglio di Stato sconfessa l’operato della DGSCERP con riferimento ai contributi radio locali anno 2016

Con due recenti sentenze gemelle (la n. 09834/2020 e la n. 09844/2020) il Consiglio di Stato ha accolto le impugnazioni presentate da alcune emittenti radiofoniche siciliane clienti dello studio patrocinate dall’Avv. Marco Bielli, con riferimento alle modalità con cui la DGSCERP del Ministero dello Sviluppo Economico ha svolto l’istruttoria dei contributi radio locali commerciali anno 2016.

La vicenda riguarda la prima domanda presentata per i contributi previsti a favore dell’emittenza radiofonica locale a carattere commerciale a seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento DPR 146/2017 e del decreto attuativo DM 20/10/2017.

In sostanza l’amministrazione avrebbe applicato un’interpretazione errata ed eccessivamente restrittiva con riferimento alla presentazione delle fatture per la vendita di spazi pubblicitari da allegare alla domanda di contributi, laddove “la dichiarazione del professionista attestante il totale e la pertinenza dei ricavi derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari recante, in termini sostanziali, gli elementi indicati”, dovesse ritenersi sufficiente.

Da ciò deriva come la diversa interpretazione restrittiva finirebbe per costituire un “non previsto appesantimento formale, incoerente rispetto al principio generale di non aggravamento del procedimento”.

In secondo luogo l’amministrazione, sinceramente in modo inspiegabile, non aveva concesso il c.d. soccorso istruttorio previsto dall’ art. 6, comma 1, lettera b), l. n. 241/1990, “costituente ormai un principio generale e applicativo dell’art. 97 Cost. (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. V n. 6132 del 2021 e sez. VI n. 3664 del 2021)”, per sanare le eventuali mancanze relative alle fatture per vendita di spot pubblicitari, concesso invero per le fatture di spese in tecnologie innovative (aventi identiche prescrizioni regolamentari) per il medesimo anno di contributi, e per le stesse fatture per vendita di spot pubblicitari per gli anni successivi.

Il Consiglio di Stato nelle sentenze sopraindicate ha avuto modo di precisare come “La normativa sul soccorso istruttorio deve necessariamente essere applicata dall’amministrazione pubblica qualora gli atti tempestivamente prodotti contribuiscano a fornire ragionevoli indizi in merito al possesso del requisito di partecipazione ad una procedura concorsuale, non espressamente documentato”.

Conclude il giudicante di secondo grado: “Peraltro, nel caso di specie, se per un verso la parte privata ha adempiuto agli obblighi formali previsti da una piana lettura delle regole di procedura, per un altro verso è l’amministrazione ad essere venuta meno ai doveri di correttezza e non contraddittorietà, avendo consentito solo in parte, in termini contraddittori, l’invocata integrazione in termini di soccorso istruttorio.

Ora la Direzione dovrà tempestivamente conformarsi al giudicato, riformando le graduatorie dei contributi radio locali commerciali anno 2016, pena la presentazione di un giudizio di ottemperanza.

Avv. Mauro Mosconi